di Gian Franco Saetti

23 giugno 2010

Per la Regione Emilia-Romagna, in tema di bonifica di siti contaminati, le maggiori criticità riguardano l’accentramento di competenze a livello ministeriale, in particolare in tema del danno ambientale.
Il d.lgs.152/2006, anche dopo le ultime modifiche, di fatto, taglia fuori le Regioni alle quali non compete alcun ruolo attivo e alcuna possibilità di azione diretta tanto in senso preventivo quanto repressivo.
Non sono ancora del tutto risolti i temi dei sedimenti contaminati e del loro potenziale riutilizzo, e occorrerebbe altresì una maggior possibilità di operare congiuntamente sulla bonifica di siti nazionali, e regionali, anche potenziando strumenti come quelli introdotti dall’art. 252 bis, che aveva visto peraltro una significativa espressione di collaborazione con la delibera Cipe del 2 aprile 2008, inopinatamente (ad oggi) rimasta senza applicazione.
Occorre quindi agire sia sul piano nazionale, in occasione delle modifiche che il D.Lgs. 152/06 dovrà subire al fine di essere adeguato alla Direttiva 2008/98/CE, sia su quello locale, puntando a redigere il Censimento, l’Anagrafe dei siti da bonificare e un piano regionale di bonifica, che detti criteri e tempistiche, oltre che possibili finanziamenti, in connessione con la gravità delle diverse situazioni. Leggi il seguito di questo post »


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