Conclusione e Certificazione del procedimento di bonifica da parte della Provincia di Ferrara

di Igor Villani – Provincia di Ferrara – Settore Risorse Idriche e Tutela Ambientale – UOPC Sostenibilità Ambientale – Ufficio Valutazioni Complesse e Bonifica Siti Contaminati

La certificazione di un’area sottoposta a procedura di bonifica, o meglio, la restituzione ai legittimi utilizzi di un sito in bonifica può avvenire con diverse modalità amministrative, le quali possono comportare diverse “sfumature” nell’identificazione del suddetto legittimo utilizzo.

In procedura ordinaria (art.242), oltre alla certificazione “classica” ex. art. 248, può essere prodotta un’autocertificazione ex. art 242 c.2. Bisogna tenere ben presente che, in procedura ordinaria, l’autocertificazione si può effettuare esclusivamente se dall’indagine preliminare non viene mai rilevato alcun superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (in seguito CSC), contrariamente, al verificarsi del superamento, non è più possibile autocertificare neanche se, dopo le operazioni di messa in sicurezza di emergenza, si rientra entro i limiti di legge.

In quest’ultimo caso è necessaria una chiusura formale da parte dell’Ente preposto, quindi qualsiasi documento presentato che, nelle intenzioni del proponente, rappresenti una qualche forma di autocertificazione non risulta comunque valido neanche al trascorrere dei quindici giorni di silenzio da parte dell’Amministrazione. Altra modalità è prevista dall’art. 242 c. 5, secondo il quale può esserci chiusura del procedimento a seguito dell’Analisi di Rischio. In questo caso non è contemplata una certificazione in quanto la conclusione della procedura è inclusa nello stesso atto di approvazione dell’analisi di rischio. Le risultanze e le indicazioni dell’analisi di rischio dovranno poi essere riportate sul CDU (Certificato di Destinazione Urbanisica).

In procedura semplificata (art. 249) può esserci la certificazione di avvenuta bonifica a seguito delle operazioni di collaudo come per la procedura ordinaria, oppure, può essere prodotta un’autocertificazione nel caso in cui, a seguito degli interventi preliminari, vengano “risolti” i superamenti di CSC precedentemente rilevati. Quest’ultima rappresenta una differenza sostanziale rispetto all’art.242 che, superate le CSC, non consente più di concludere il procedimento senza un atto formale, qualsiasi esso sia, dell’Ente preposto. Non viene contemplata nella norma la modalità di chiusura in fase di analisi di rischio. In questo caso l’Amministrazione deve prodursi in uno “sforzo” di interpretazione traslando le modalità operative dall’art. 242.

Si tenga presente che, nei casi di messa in sicurezza permanente od operativa, non è prevista una forma di conclusione del procedimento amministrativo, lasciando sostanzialmente la procedura in uno stato di apertura permanente, salvo modifiche dello stato di fatto.

Esiste una condizione particolare di interruzione del procedimento nel caso in cui vengano rilevati dei superamenti delle CSC riconosciuti successivamente come fondo naturale o naturale antropico. Si tenga presente che questa condizione deve essere formalmente ufficializzata dall’Autorità competente e non è passibile di autocertificazione.

Nel caso in cui una procedura si concluda con l’Analisi di Rischio, si determina per il sito uno stato ambientale di base, diverso da quello naturale, rappresentato dal modello concettuale. Qualsiasi valutazione conclusiva è quindi strettamente vincolata alle caratteristiche del modello concettuale, il quale, se dovesse cambiare, comporterebbe l’invalidazione delle conclusioni ad esso legate. La norma non entra nel merito riguardo alle modalità operative da seguire per la verifica della sussistenza nel tempo del modello concettuale e, nel caso in cui quest’ultimo si modifichi, sulle modalità di riapertura del procedimento. La gestione dell’istruttoria è quindi in mano all’Amministrazione stessa.

I piani di monitoraggio rappresentano uno degli aspetti principali del destino di un’area a seguito delle operazioni di bonifica. Bisogna tenere ben presente che il monitoraggio può soggiacere a diverse modalità amministrative. Nelle condizioni “post operam”, cioè a seguito della conclusione del procedimento, il sito deve giovare di tutte le condizioni corrispondenti alla restituzione dell’area. Diversamente, le situazioni “in opera”, quali, ad esempio, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e collaudo della bonifica, sono da considerarsi parte effettiva della procedura, con il permanere, quindi, di tutti i relativi vincoli.

Riferimenti normativi relativi alla conclusione del procedimento:

Art.242

13. …. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.

ART. 248 (controlli)

1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d’uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell’articolo 242, comma 4, e’ trasmessa alla provincia e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente competenti ai fini dell’effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.

2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonche’ la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente. 3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 242, comma 7.

Allegato 4 (art.249) c. 4 (il 3 non esiste)

Notifica di ultimazione interventi per richiesta di certificazione da parte dell’Autorità competente

Riferimenti normativi relativi alle competenze:

Art. 242

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla Provincia, che si avvale della competenza tecnica dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambientee si coordina con le altre amministrazioni.

13. …. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione.

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