Per la Regione Emilia-Romagna, in tema di bonifica di siti contaminati, le maggiori criticità riguardano l’accentramento di competenze a livello ministeriale, in particolare in tema del danno ambientale.
Il d.lgs.152/2006, anche dopo le ultime modifiche, di fatto, taglia fuori le Regioni alle quali non compete alcun ruolo attivo e alcuna possibilità di azione diretta tanto in senso preventivo quanto repressivo.
Non sono ancora del tutto risolti i temi dei sedimenti contaminati e del loro potenziale riutilizzo, e occorrerebbe altresì una maggior possibilità di operare congiuntamente sulla bonifica di siti nazionali, e regionali, anche potenziando strumenti come quelli introdotti dall’art. 252 bis, che aveva visto peraltro una significativa espressione di collaborazione con la delibera Cipe del 2 aprile 2008, inopinatamente (ad oggi) rimasta senza applicazione.
Occorre quindi agire sia sul piano nazionale, in occasione delle modifiche che il D.Lgs. 152/06 dovrà subire al fine di essere adeguato alla Direttiva 2008/98/CE, sia su quello locale, puntando a redigere il Censimento, l’Anagrafe dei siti da bonificare e un piano regionale di bonifica, che detti criteri e tempistiche, oltre che possibili finanziamenti, in connessione con la gravità delle diverse situazioni. Leggi il seguito di questo post »
di Gian Franco Saetti
23 giugno 2010Conclusione e Certificazione del procedimento di bonifica da parte della Provincia di Ferrara
7 giugno 2010di Igor Villani – Provincia di Ferrara – Settore Risorse Idriche e Tutela Ambientale – UOPC Sostenibilità Ambientale – Ufficio Valutazioni Complesse e Bonifica Siti Contaminati
La certificazione di un’area sottoposta a procedura di bonifica, o meglio, la restituzione ai legittimi utilizzi di un sito in bonifica può avvenire con diverse modalità amministrative, le quali possono comportare diverse “sfumature” nell’identificazione del suddetto legittimo utilizzo.
In procedura ordinaria (art.242), oltre alla certificazione “classica” ex. art. 248, può essere prodotta un’autocertificazione ex. art 242 c.2. Bisogna tenere ben presente che, in procedura ordinaria, l’autocertificazione si può effettuare esclusivamente se dall’indagine preliminare non viene mai rilevato alcun superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (in seguito CSC), contrariamente, al verificarsi del superamento, non è più possibile autocertificare neanche se, dopo le operazioni di messa in sicurezza di emergenza, si rientra entro i limiti di legge. Leggi il seguito di questo post »
Pubblicato da remtechexpo2010 



